Efficienza e attestazione della prestazione energetica degli edifici in Italia

L'efficienza energetica rappresenta uno dei modi più efficaci dal punto di vista economico per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti. Sotto molti aspetti, può quindi essere considerata la maggiore risorsa energetica dell'Europa. 

Circa il 40% del consumo finale di energia è assorbito da case, uffici pubblici e privati, negozi e altre categorie di edifici. Nelle abitazioni civili, due terzi della percentuale sono di fatto utilizzate per il riscaldamento degli ambienti. Il miglioramento dell’efficienza energetica comporta vantaggi per l'insieme dell'economia europea e ancor di più per lo sviluppo a livello locale. 

La legislazione comunitaria sull'efficienza energetica, concepita per migliorare considerevolmente l'efficienza  nei principali settori del consumo energetico, fornisce il quadro definendo obblighi giuridici in una serie di direttive e affidandone l'attuazione agli Stati membri. Le direttive di riferimento sono le 2002/91/CE (abrogata dal 1/02/2012) e la 2010/31/UE successivamente aggiornata dalla  Direttiva (UE) 2018/844.

Il recepimento della prima direttiva da parte di parecchi Stati membri è stato lento e l'attuazione, a livello nazionale, diseguale. Il Governo italiano è stato tra i primi paesi ad emanare una legge per il recepimento della Direttiva 2002/91/CE: il D.lgs. 19/08/2005 n.192, entrato ufficialmente in vigore l'8 ottobre 2005, corretto l'anno successivo con il D.lgs. 311/2006. Con questi provvedimenti è stata costituita una cornice normativa all'interno della quale le Regioni possono esplicitare le loro competenze, sviluppare specificità e cogliere opportunità proprie dei loro contesti (ciò è stato possibile anche grazie alla modifica del Titolo V della Costituzione che rende l’energia materia concorrente tra Stato e Regioni, rif. D.lgs. 31/03/1998, n.112;  D.lgs. 192/2005, art. 17). Una delle criticità dei decreti legislativi citati è stata la previsione di vari decreti attuativi a cui si aggiunge comunque la possibilità  di libera iniziativa delle Regioni.

Il successivo D.lgs. 30/05/2008, n.115, oltre a recepire la direttiva europea 2006/32/CE (successivamente abrogata dalla direttiva UE 2012/27/UE) concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della Direttiva 93/76/CEE del Consiglio, integra le disposizioni del D.lgs. 192/2005 decretando che, nell’attesa dei suoi provvedimenti attuativi vadano applicate le disposizioni contenute nell’allegato III, arrecante disposizioni concernenti le metodologie di calcolo e i requisiti che devono possedere i soggetti abilitati alla certificazione energetica. Nell’agosto 2008, con la L. 6/08/2008, n.133 (D.L. 25 giugno 2008, n. 112), nel percorso dell’applicazione della certificazione energetica si fa purtroppo un passo indietro; vengono infatti abrogati, a partire dal 22/08/2008, i commi 3 e 4 dell’art.6 del D.lgs. 192/2005. Tali commi prevedevano l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica all’atto notarile in caso di compravendita o locazione di un immobile. Non decadeva in ogni caso l’obbligo della consegna, da parte del soggetto venditore, dell’attestato di certificazione energetica all’acquirente dell’immobile. Nel 2009 viene pubblicato il D.P.R. n.59, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, oltre le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici; vengono quindi indicate univocamente le procedure di calcolo nazionali.. Nello stesso anno viene in ultimo pubblicato il D.M. 26/06/2009 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (in vigore dal 25/07/2009). È questo il momento in cui la certificazione energetica vera, cioè quella eseguita da un soggetto indipendente come previsto dalla direttiva EPBD, viene resa obbligatoria su tutto il territorio nazionale. Più avanti viene pubblicato il D.lgs. 28/2011, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che relativamente alla certificazione energetica modifica il D.lgs. 192/005, introducendo all’art. 13 l’obbligo, a partire dal 1/01/2012, di riportare su tutti gli annunci commerciali di vendita l'indice di prestazione energetica contenuto nell'APE. Dispone altresì che, nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari, venga inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione inerente alla certificazione energetica degli edifici. Il 13/12/2012, sulla G.U. n. 290, viene pubblicato il Decreto 22 novembre 2012 il quale modifica il D.M. 26 giugno 2009; tra gli aggiornamenti più importanti vi è, all'art. 2 comma 4, l'abrogazione del paragrafo 9 dell'allegato A concernente l'autodichiarazione in classe G del proprietario dell'immobile (opzione contestata già  più volte dalla Commissione Europea con vari richiami e comunicati  - vedi Procedura di infrazione) nello stesso giorno viene anche pubblicato un secondo Decreto 22 novembre 2012 che modifica le definizioni dell’allegato A del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 192. Allo scopo di dare attuazione all’art. 9 della Direttiva EPBD che impone agli Stati membri di adottare un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza superiore ai 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative. Il D.L. 63/2013 (GU Serie Generale n.130 del 5-6-2013), oltre a recepire la Direttiva 2010/31/UE, interviene sul D.lgs. 192/2005 aggiornandone il testo: indica nuove regole per l'efficienza del patrimonio edilizio e rende obbligatorio l'APE (Attestato di Prestazione Energetica). La metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, prevista dal D.L. 63/2013, entra successivamente in vigore, così come precisato dalla Circolare del 7 agosto 2013 del MiSE,  con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi. Tale disposto permette quindi di porre fine alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. Il D.L. 63/2013 viene convertito in legge con modificazioni dalla L. 03/08/2013 n. 90. Il 27 giugno 2013 vengono pubblicati sulla G.U. n. 149 i Decreti del Presidente della Repubblica D.P.R. 16/04/2013, n. 74 riguardante i criteri di esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione degli edifici e D.P.R. 16/04/2013, n.75 riguardante i criteri di accreditamento per esperti e organismi per la certificazione energetica degli edifici. Alla fine del 2013 vengono pubblicati i seguenti disposti legislativi che aggiornano il D.lgs. 192/2005: D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9, che dispone la modifica dell'allegato A del D.lgs. 192/2005 "Ulteriori definizioni". 

Nel 2015, con la pubblicazione sul supplemento ordinario n. 39 alla GU n. 162 del 15 luglio 2015 dei D.M. 26 giugno 2015 (3 documenti) viene nuovamente aggiornato il quadro di riferimento. Il primo Decreto è concernente gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici; il secondo è relativo all'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici ed il terzo e ultimo è riguardante l'Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Dal 1° ottobre 2015 sono quindi in vigore le nuove regole sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e per la redazione dell’APE. Per agevolare l’applicazione della nuova normativa, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato tre documenti di chiarimento che hanno l'obiettivo di rispondere ai quesiti presentati dai tecnici del settore con maggior frequenza.

  • Domande frequenti - Documento del 1.08.2016 (FAQ - APE e requisiti minimi), Link
  • Domande frequenti - Documento del 21.10.2015 (FAQ- APE e requisiti minimi), Link 
  • Domande frequenti - Documento del 21.12.2018 (FAQ-APE e requisiti minimi), Link

I documenti sono stati predisposti con  il supporto tecnico di ENEA e CTI e i contenuti sono stati oggetto di confronto con le principali associazioni di categoria.

Le legislazione europea (Direttive e Regolamenti), nazionale (Leggi, Decreti ministeriali, circolari applicative) e regionali (deliberazioni delle giunte regionali) sono disponibili e consultabili sul sito.


Il 19 giugno 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2018/844 che aggiorna la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (fact sheet). Tra le novità più rilevanti vi è la presenza di nuovo indicatore di predisposizione degli edifici all'intelligenza (facoltativo per gli Stati membri), la definizione di una strategia e di una tabella di marcia per la ristrutturazione a lungo termine. Il nuovo disposto riporta inoltre nuove indicazioni relative agli impianti tecnici per l’edilizia, la mobilità elettrica e l’ispezione degli impianti. I vari stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 10 marzo 2020. In Italia è stata recepita con il Decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 entrato in vigore il giorno 11 giugno 2020. La direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia è parte del pacchetto “Energia pulita per tutti gli europei”.

Il 16 marzo 2019 è stata pubblicata una delle prime raccomandazioni applicative ed orientative sull'applicazione della Direttiva (UE) 2018/844 ossia la Raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione Europea concernente la ristrutturazione degli edifici. Il 21 giugno, invece è stata pubblicata la Raccomandazione (UE) 2019/1019 della Commissione Europea concernente l'ammodernamento degli  edifici.